Energia elettrica: accise non dovute per il biennio 2010-2011

Comunicato per Aziende e Partite Iva

Gentile Cliente,

la sentenza della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019, n. 27099 ha stabilito l’illegittimità dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica pagata per il biennio 2010-2011.
Tale addizionale è stata abolita dall’1.1.2012.
L’illegittimità è scaturita da un’indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo.
L’addizionale all’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011.
L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un’importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
La sentenza menzionata ha disposto che per ottenere il rimborso dell’addizionale indebitamente pagata il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore.
Data la natura civilistica del rapporto tra fornitore e consumatore, l’azione si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito.
I soggetti legittimati ad ottenere il rimborso sono le aziende che nel corso del 2010-2011 avevano in essere un contratto di fornitura di energia elettrica.

Puoi inviarci le fatture di energia elettrica da aprile 2010 a dicembre 2011 e Ti indicheremo gratuitamente la somma che puoi recuperare e i costi.
È importante muoversi celermente per interrompere il termine di prescrizione.

Per la valutazione gratuita della Tua posizione scrivi a:
Avv. Silvia Massaro
Avv. Marco Battisti